A cura dello Studio Legale BF di Torino
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, si è pronunciata su una questione di particolare rilevanza pratica: quale criterio debba essere utilizzato per la liquidazione del danno biologico da lesioni macropermanenti nei sinistri verificatisi prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.).
La decisione assume un ruolo centrale nel sistema risarcitorio, chiarendo il rapporto tra le tradizionali Tabelle milanesi e la nuova tabella normativa introdotta dal d.P.R. n. 12/2025
Il caso
La questione nasce da un giudizio promosso a seguito di un sinistro stradale, nel quale il danneggiato chiedeva il risarcimento del danno biologico permanente, quantificato nella misura del 35%.
Il Tribunale di Milano, rilevando l’incertezza interpretativa derivante dall’introduzione della T.U.N., ha sollevato questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., chiedendo alla Cassazione quale parametro applicare:
Tabelle milanesi (tradizionalmente utilizzate)
Tabella Unica Nazionale (in vigore dal 5 marzo 2025)
oppure una combinazione dei due criteri
La questione giuridica
Il nodo centrale riguarda l’efficacia temporale e applicativa della T.U.N.:
π può essere applicata anche a sinistri anteriori alla sua entrata in vigore?
π oppure devono continuare ad applicarsi le Tabelle milanesi?
La decisione della Cassazione
La Corte affronta la questione partendo da un principio fondamentale:
π la liquidazione del danno non patrimoniale è governata dal criterio dell’equità (artt. 1226 e 2056 c.c.)
Su questa base, la Cassazione afferma che:
non esiste un automatismo nell’applicazione della T.U.N.
il giudice non è obbligato ad applicarla ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025
le Tabelle milanesi restano un valido parametro di riferimento
Ma soprattutto chiarisce che:
π il giudice può scegliere il criterio più idoneo
π purché motivi adeguatamente la decisione
Il principio di diritto (in sintesi)
la T.U.N. non si applica automaticamente ai sinistri anteriori alla sua entrata in vigore
le Tabelle milanesi mantengono rilevanza
il giudice può utilizzare anche la T.U.N. come parametro orientativo
la scelta deve essere guidata dal principio di equità e adeguatezza del risarcimento
Il ruolo dell’equità
La sentenza valorizza in modo molto forte il principio di equità:
π l’obiettivo è:
garantire giustizia nel caso concreto
assicurare uniformità tra casi simili
La Cassazione sottolinea infatti che le tabelle:
non sono norme rigide
ma strumenti per guidare la valutazione equitativa
Osservazioni
La pronuncia ha un impatto molto rilevante nella pratica.
π Per gli avvocati:
diventa strategico scegliere il criterio più favorevole
fondamentale motivare la richiesta
π Per i danneggiati:
possibile ottenere liquidazioni differenti
maggiore spazio per la personalizzazione del danno
π Per il sistema:
confermata la centralità del giudice
nessuna automatica sostituzione delle Tabelle milanesi
Conclusioni
La sentenza segna un punto di equilibrio tra innovazione normativa e continuità giurisprudenziale.
π La T.U.N. non sostituisce automaticamente i criteri precedenti
π ma si inserisce in un sistema ancora fondato sull’equità
Allegato
Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 8630/2026
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