Danno biologico e nuove tabelle: la Cassazione chiarisce il ruolo della Tabella Unica Nazionale

Pubblicato il 15 aprile 2026 alle ore 22:35

A cura dello Studio Legale BF di Torino

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, si è pronunciata su una questione di particolare rilevanza pratica: quale criterio debba essere utilizzato per la liquidazione del danno biologico da lesioni macropermanenti nei sinistri verificatisi prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.).

La decisione assume un ruolo centrale nel sistema risarcitorio, chiarendo il rapporto tra le tradizionali Tabelle milanesi e la nuova tabella normativa introdotta dal d.P.R. n. 12/2025

Il caso

La questione nasce da un giudizio promosso a seguito di un sinistro stradale, nel quale il danneggiato chiedeva il risarcimento del danno biologico permanente, quantificato nella misura del 35%.

Il Tribunale di Milano, rilevando l’incertezza interpretativa derivante dall’introduzione della T.U.N., ha sollevato questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., chiedendo alla Cassazione quale parametro applicare:

Tabelle milanesi (tradizionalmente utilizzate)

Tabella Unica Nazionale (in vigore dal 5 marzo 2025)

oppure una combinazione dei due criteri

La questione giuridica

Il nodo centrale riguarda l’efficacia temporale e applicativa della T.U.N.:

πŸ‘‰ può essere applicata anche a sinistri anteriori alla sua entrata in vigore?

πŸ‘‰ oppure devono continuare ad applicarsi le Tabelle milanesi?

La decisione della Cassazione

La Corte affronta la questione partendo da un principio fondamentale:

πŸ‘‰ la liquidazione del danno non patrimoniale è governata dal criterio dell’equità (artt. 1226 e 2056 c.c.)

Su questa base, la Cassazione afferma che:

non esiste un automatismo nell’applicazione della T.U.N.

il giudice non è obbligato ad applicarla ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025

le Tabelle milanesi restano un valido parametro di riferimento

Ma soprattutto chiarisce che:

πŸ‘‰ il giudice può scegliere il criterio più idoneo

πŸ‘‰ purché motivi adeguatamente la decisione

Il principio di diritto (in sintesi)

la T.U.N. non si applica automaticamente ai sinistri anteriori alla sua entrata in vigore

le Tabelle milanesi mantengono rilevanza

il giudice può utilizzare anche la T.U.N. come parametro orientativo

la scelta deve essere guidata dal principio di equità e adeguatezza del risarcimento

Il ruolo dell’equità

La sentenza valorizza in modo molto forte il principio di equità:

πŸ‘‰ l’obiettivo è:

garantire giustizia nel caso concreto

assicurare uniformità tra casi simili

La Cassazione sottolinea infatti che le tabelle:

non sono norme rigide

ma strumenti per guidare la valutazione equitativa

Osservazioni

La pronuncia ha un impatto molto rilevante nella pratica.

πŸ‘‰ Per gli avvocati:

diventa strategico scegliere il criterio più favorevole

fondamentale motivare la richiesta

πŸ‘‰ Per i danneggiati:

possibile ottenere liquidazioni differenti

maggiore spazio per la personalizzazione del danno

πŸ‘‰ Per il sistema:

confermata la centralità del giudice

nessuna automatica sostituzione delle Tabelle milanesi

Conclusioni

La sentenza segna un punto di equilibrio tra innovazione normativa e continuità giurisprudenziale.

πŸ‘‰ La T.U.N. non sostituisce automaticamente i criteri precedenti

πŸ‘‰ ma si inserisce in un sistema ancora fondato sull’equità

Allegato

Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 8630/2026

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