La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5469 dell’11 marzo 2026, ha ribadito che il licenziamento intimato al lavoratore per assenze dovute a malattia è illegittimo se non è stato previamente superato il periodo di comporto previsto dalla legge, dal contratto collettivo o determinato in via equitativa.
A cura della Redazione.
Il caso
Un lavoratore veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo a causa delle numerose assenze per malattia, che avevano determinato disservizi nell’organizzazione aziendale.
Il dipendente impugnava il licenziamento sostenendo che non fosse stato superato il periodo massimo di comporto.
La Corte d’Appello accoglieva il ricorso, dichiarando illegittimo il licenziamento e disponendo la reintegrazione.
La decisione della Cassazione
La Corte conferma la decisione di merito e rigetta il ricorso del datore di lavoro.
In particolare, afferma che:
- le assenze per malattia sono disciplinate dall’art. 2110 c.c.
- tale disciplina ha carattere speciale rispetto alle regole generali sul licenziamento
- il datore non può recedere dal rapporto prima del superamento del comporto
La Cassazione chiarisce inoltre che:
- lo scarso rendimento derivante dalle assenze non giustifica il licenziamento
- eventuali disservizi aziendali non rilevano fino al superamento del limite di tollerabilità
👉 In sostanza, il licenziamento anticipato è illegittimo.
Il principio di diritto
“In presenza di assenze per malattia, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento prima del superamento del periodo di comporto, non rilevando eventuali disservizi o riduzioni di rendimento conseguenti alle assenze.”
Osservazioni
La pronuncia conferma un orientamento consolidato, ma di grande rilevanza pratica.
👉 Per le aziende:
- è essenziale monitorare correttamente il periodo di comporto
- un licenziamento anticipato espone a reintegrazione e risarcimento
👉 Per i lavoratori:
- la malattia costituisce una tutela forte
- il licenziamento è possibile solo oltre determinati limiti
Allegato
Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza n. 5469/2026
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