A cura della Redazione.
La Corte di Cassazione, con recente ordinanza n. 336/2026, ha affrontato il tema della codatorialità nei rapporti di lavoro, chiarendo quando più soggetti possano essere considerati datori di lavoro e, conseguentemente, responsabili anche in caso di licenziamento illegittimo.
Il caso
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato formalmente da una società, sostenendo tuttavia di aver svolto la propria attività anche in favore di un’altra società del gruppo.
In particolare, il dipendente evidenziava:
- l’inserimento stabile nell’organizzazione di più imprese
- l’utilizzo promiscuo delle prestazioni lavorative
- la presenza di direttive provenienti da diversi soggetti
Il lavoratore chiedeva quindi che fosse accertata la codatorialità e che la responsabilità per il licenziamento fosse estesa a entrambe le società.
La decisione della Cassazione
La Corte accoglie il ricorso, affermando che:
- la codatorialità può sussistere anche in assenza di un formale contratto
- è sufficiente una gestione congiunta del rapporto di lavoro
- rileva l’effettivo esercizio dei poteri datoriali (direttivo, organizzativo e disciplinare)
La Cassazione chiarisce inoltre che:
- il lavoratore può agire nei confronti di tutti i soggetti che hanno svolto il ruolo di datore
- la responsabilità è solidale
- le tutele in caso di licenziamento illegittimo si estendono a tutti i co-datori
Il principio di diritto
“In presenza di un esercizio congiunto dei poteri datoriali da parte di più soggetti, deve ritenersi configurabile una situazione di codatorialità, con conseguente responsabilità solidale degli stessi anche in relazione agli effetti del licenziamento illegittimo.”
Osservazioni
La pronuncia ha un impatto rilevante nella prassi, soprattutto nei contesti aziendali complessi.
👉 Per le aziende:
- attenzione alla gestione dei rapporti nei gruppi societari
- evitare commistioni organizzative non formalizzate
- chiarire ruoli e responsabilità
👉 Per i lavoratori:
- possibilità di agire contro più soggetti
- maggiore tutela in caso di licenziamento
Allegato
Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza n. 336/2026
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