A cura dello studio legale BF di Torino
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2025, n. 22613) è tornata a pronunciarsi in tema di donazioni indirette, chiarendo i presupposti necessari per la loro configurabilità e, in particolare, l’onere della prova dell’intento liberale.
Il caso
Un soggetto agiva in giudizio sostenendo che alcune somme trasferite su un conto cointestato dovessero qualificarsi come donazioni indirette, con conseguente rilevanza ai fini successori.
In particolare, veniva dedotto che:
- le somme erano state versate da un solo soggetto
- il beneficiario ne aveva tratto vantaggio patrimoniale
- tali attribuzioni incidevano sulla futura divisione ereditaria
La decisione della Cassazione
La Corte rigetta la domanda e afferma che:
- il trasferimento di somme non integra automaticamente una donazione indiretta
- è necessaria la prova dell’animus donandi
- l’onere della prova grava su chi invoca la liberalità
La Cassazione chiarisce inoltre che:
- la cointestazione di un conto non implica di per sé un trasferimento definitivo delle somme
- occorre verificare la concreta volontà delle parti
- la qualificazione dipende da una valutazione caso per caso
Il principio di diritto
“La configurabilità di una donazione indiretta richiede la prova dell’intento liberale, non potendosi presumere tale natura dal solo trasferimento di somme o dalla cointestazione di un conto.”
Osservazioni
👉 Per gli eredi:
- non tutte le attribuzioni sono donazioni
- serve prova concreta della volontà liberale
👉 Sul piano pratico:
- fondamentale ricostruire la provenienza delle somme
- attenzione ai conti cointestati
👉 Per la prassi:
- la decisione incide su:
- collazione
- azione di riduzione
- divisione ereditaria
Allegato
Cassazione civile, sez. II, sent. n. 22613/2025
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