A cura dello Studio legale BF di Torino
La Corte di Cassazione, con recente ordinanza del 2026, ha ribadito che l’assegnazione della casa familiare non dipende dalla proprietà dell’immobile, ma dall’interesse dei figli a conservare l’ambiente domestico.
Il caso
A seguito di separazione, uno dei coniugi chiedeva l’assegnazione della casa familiare, pur non essendone proprietario.
L’altro coniuge si opponeva, sostenendo che l’immobile fosse di sua esclusiva proprietà.
La decisione della Cassazione
La Corte conferma l’assegnazione, affermando che:
- la proprietà dell’immobile non è determinante
- prevale l’interesse dei figli minori
- l’assegnazione ha natura di tutela familiare, non patrimoniale
La Cassazione precisa inoltre che:
- il genitore collocatario può ottenere l’assegnazione
- il diritto di proprietà subisce una compressione temporanea
- la misura è funzionale alla stabilità dei minori
Il principio di diritto
“In tema di assegnazione della casa familiare, il criterio decisivo è rappresentato dall’interesse dei figli minori alla conservazione dell’habitat domestico, indipendentemente dal titolo di proprietà dell’immobile.”
Osservazioni
👉 Per i coniugi:
- essere proprietari non garantisce il diritto a rimanere nella casa
- conta la presenza dei figli
👉 Per la prassi:
- la casa segue i figli, non il proprietario
- decisione molto frequente nelle separazioni
Allegato
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 2026 in tema di assegnazione casa familiare
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